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La Perizia Psicologica

LA PERIZIA PSICOLOGICA

La perizia psicologico-psichiatrica nel diritto canonico


La perizia psicologica nelle cause di nullità matrimoniale è una procedura specialistica di pertinenza dello psicologo e dello psichiatra atta a tracciare il profilo della personalità del periziando sulla base di una serie di incontri e della somministrazione di un protocollo di tests psicodiagnostici.

Nella fase degli incontri vengono svolti dei colloqui che hanno lo scopo di acquisire dati anamnestici relativi sia la storia personale, sia la vicenda matrimoniale in questione.

La fase della somministrazione dei tests, invece, ha lo scopo di “oggettivare” ciò che a livello semeiologico è stato individuato durante l’esame diretto.

I periti vengono nominati dal giudice; la prassi è quella di nominare un solo perito, ma l’accertamento può essere replicato se il giudice non condivide l’operato del primo perito.

Nel caso vengano nominati più periti il giudice può autorizzarli a rispondere con relazione unica, oppure ognuno con relazione propria. Come in materia civile e penale, così anche in quella canonica il giudice non è vincolato al responso dei periti.

Le parti periziande, attrice e convenuta, possono nominare consulenti privati che debbono essere approvati dal giudice.

In sintesi, gli accertamenti che possono essere disposti dai giudici del Tribunale Ecclesiastico e del Tribunale Apostolico della Sacra Romana Rota, di pertinenza psicologica, riguardano le richieste di dichiarazione di nullità del matrimonio religioso per:

  • Impotentia coeundi (Canone 1084);


  • Per carenza di sufficiente uso di ragione (Canone 1095 n°1);


  • Per grave difetto di discrezione di giudizio circa la scelta matrimoniale (Canone 1095 n°2);


  • Per incapacità di assumere gli oneri coniugali per motivi di natura psichica (Canone 1095 n°3).


La relazione peritale dovrà, pertanto, contenere la descrizione della personalità del periziando e la formulazione di una diagnosi psico-pato-logica, sia da un punto di vista strutturale- psicodinamico, sia attraverso la classificazione del DSM-IV.

Essa deve contenere, per essere completa, anche una ipotesi prognostica attraverso la possibilità di intervenire con un lavoro psicoterapeutico su quelle aree della personalità disarmoniche.


BIBLIOGRAFIA

D'Auria Angelo, "Il matrimonio nel diritto della chiesa" Lateran University Press
Fornari Ugo, "Trattato di psichiatria forense" UTET

Aut.sanit.n°66 del 21-05-2003
P.I.08501381001
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